(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20
                         del 12 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
 
  1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 dello statuto
e all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e' istituita l'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) dell'Umbria  con
compiti  di  consulenza  e  di  supporto  tecnico-scientifico  per le
attivita' pubbliche e private di cui all'art. 1 del  decreto-legge  4
dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.
  2.  L'A.R.P.A.  e'  dotata  di personalita' giuridica pubblica, con
autonomia  tecnico-giuridica,  amministrativa  e  contabile   ed   e'
sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
  3.  Il  Consiglio  regionale  determina  gli obiettivi ed i criteri
generali per l'attivita' complessiva dell'A.R.P.A. con  proprio  atto
di  programmazione,  avente  validita'  triennale,  su proposta della
Giunta regionale, da approvarsi in prima applicazione  entro  quattro
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  4.  Il  Consiglio regionale e' annualmente informato, con relazione
trasmessa  a  cura  della  Giunta  regionale  entro  il   31   marzo,
dell'attivita'   svolta  dall'A.R.P.A.  nell'anno  precedente  e  dei
risultati conseguiti.